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Ordinanza — n. 5113/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding lack of notice for alternative sentencing due to recent legislative reform removing that requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5113/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Iulian Guriuc inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance court violated procedural law by failing to inform him of his right to request alternative sentencing. The court ruled this claim unfounded because a new legislative decree, effective before the first-instance judgment, explicitly removed the judge's obligation to provide such prior notice. Consequently, the court held that the procedural defect alleged did not exist under the current legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 545 bis c.p.p.; Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 34: The legislative reform removing the prior notice requirement for alternative sentencing renders a failure to provide such notice non-existent and thus inadmissible as a ground for appeal.

Parole chiave

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alternative sentencing notice procedural reform Cartabia inadmissible appeal legislative intervention substitute penalty request adeguamento della pena sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 545 bis cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Iulian Guriuc; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 545 bis cod. proc. pen., per omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva, è manifestamente infondato; che l'art.
Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 34
2, comma 1, lettera u) del Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 34 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
art. 545 bis cod. proc. pen
Letto il ricorso di Iulian Guriuc; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 545 bis cod. proc. pen., per omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva, è manifestamente infondato; che l'art.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURIUC IULIAN nato il 20/02/1979 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iulian Guriuc; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 545 bis cod. proc. pen., per omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva, è manifestamente infondato; che l'art. 2, comma 1, lettera u) del Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 34 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (cd. "correttivo Cartabia", entrato in vigore in data 04/04/2024) è intervenuto sul comma 1 dell'art. 545-bis cod. proc. pen. che è stato riformulato con eliminazione del previo avviso alle parti, da parte del giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, nei casi in cui ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689; a seguito di tale interpolazione, già vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado ( 19 settembre 2024), nessun obbligo di avviso incombeva sul Tribunale; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di pena sostitutiva da parte della Corte di appello, è manifestamente infondato atteso che non è manifestamente illogica l'esclusione della stessa fondata sui precedenti penali gravanti sull'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025