Ordinanza — n. 5111/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILCU SERGIU nato il 10/05/1992 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Sergiu Vilco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di qualificazione giuridica del fatto, è pedissequamente reiterativo della doglianza dedotta con l'atto di appello, correttamente disattesa dalla Corte territoriale che ha configurato il delitto di rapina in ragione della stretta correlazione tra le aggressione alla persona offesa e la mancanza del portafoglio di proprietà di quest'ultima escludendo, sulla base di circostanze di fatto compiutamente indicate, che altri potessero essersene impossessati ed evidenziando come l'azione violenta dell'imputato, in mancanza di spiegazioni alternative, trovasse spiegazione solo in un intento predatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5111/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILCU SERGIU nato il 10/05/1992 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sergiu Vilco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di qualificazione giuridica del fatto, è pedissequamente reiterativo della doglianza dedotta con l'atto di appello, correttamente disattesa dalla Corte territoriale che ha configurato il delitto di rapina in ragione della stretta correlazione tra le aggressione alla persona offesa e la mancanza del portafoglio di proprietà di quest'ultima escludendo, sulla base di circostanze di fatto compiutamente indicate, che altri potessero essersene impossessati ed evidenziando come l'azione violenta dell'imputato, in mancanza di spiegazioni alternative, trovasse spiegazione solo in un intento predatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.