Italian Court dismisses appeal as inadmissible for material errors and infounded arguments on liability and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ozuna Miguel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that requests for correcting material errors in the second-instance judgment must be directed to the Court of Appeal, not the Cassation court. Furthermore, the arguments regarding the apparent lack of reasoning on liability and the non-application of recidivism were deemed manifestly unfounded given the appellate court's detailed argumentation and joint evaluation of prior criminal records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Requests for correction of material errors in second-instance judgments must be addressed to the Court of Appeal; appeals based on apparent lack of reasoning or non-application of recidivism are inadmissible if the lower court provided a complete argumentative apparatus and jointly evaluated prior records to establish increased social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OZUNA MIGUEL nato il 17/09/1994 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ozuna Miguel; ritenuto che l'invocata richiesta di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza di secondo grado, contenente meri refusi, va rivolta alla Corte di appello; che il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole della motivazione apparente in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello sviluppato un compiuto apparato argomentativo sulla attendibilità della testimonianza resa dalla persona, riscontrata da quella resa dal testimone oculare, che consentiva di ricondurre il fatto oggetto di giudizio nell'alveo della rapina impropria consumata (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); che il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha valutato congiuntamente il precedente penale recente ed il fatto oggetto di giudizio connotato da intrinseca gravità, così delineando l'accresciuta ed ingravescente pericolosità sociale dell'imputato (pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.