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Ordinanza — n. 5109/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on photographic ID reliability and fraud sentencing as procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5109/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the reliability of a photographic identification and the sentencing for fraud. The appellant's claims were deemed mere repetitions of issues already correctly addressed by the Court of Appeal, which found the identification credible despite the six-year delay and noted the absence of police coercion. Consequently, the court upheld the lower court's decision on both the evidentiary weight of the identification and the appropriateness of the penalty based on the fraud's insidious nature.

Regesto Legislator

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Art. 189 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassazione holds that photographic identification constitutes an atypical evidentiary act whose probative value derives from the declarative content rather than formalities, and that appellate courts must exclusively assess the congruence of the lower court's reasoning regarding the reliability of such evidence and the proportionality of the sentence.

Parole chiave

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photographic identification atypical evidence fraud sentencing procedural inadmissibility declarative value appellate review insidious conduct perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 189 cod. proc. pen.
10 della sentenza); che il riconoscimento fotografico, ancorché non sia regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde
(Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv.
Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena
Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina
Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv.
Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Aouchini
271041; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Aouchini, Rv.
Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, Signorelli
275548; Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, Signorelli, Rv.
Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, Coccia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK STANCO nato a TREVISO il 16/07/1979 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di LevaK Stango; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, costituisce pedissequa reiterazione di doglianze in fatto già correttamente disattese dalla Corte di appello (pag. 10 della sentenza); che il riconoscimento fotografico, ancorché non sia regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche; l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181;

Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Aouchini, Rv. 275548; Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); nel giudizio di legittimità va valutata esclusivamente la congruenza della argomentazione sviluppata dal giudice di merito circa l'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia,Rv. 267562); che, nel caso di specie, la Corte di appello ha reso una motivazione adeguata evidenziando il certo riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, ribadito anche a distanza di sei anni dal fatto di reato e l'assenza di suggestioni e condizionamenti da parte della polizia giudiziaria nel corso della individuazione operata in sede di indagini; ritenuto che anche il secondo motivazione di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento al giudizio di responsabilità, costituisce pedissequa reiterazione di profili già valutati dalla Corte territoriale laddove, in punto di sussistenza di artifizi e raggiri, ha descritto compiutamente la condotta dell'imputato di natura decettiva alla luce delle rassicurazioni rivolte alla persona offesa con riferimento al saldo di quanto dovuto, ai successivi pretesti, risultati non veritieri, con i quali non aveva mai adempiuto alla propria obbligazione e alla successiva mancata risposta alla formale richiesta di pagamento( pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato in quanto il giudizio sulla congruità della sanzione - affidato alla discrezionalità del giudice di merito- è stato correttamente condotto sulla scorta degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e cioè dando rilievo al grado di insidiosità della condotta fraudolenta e all'entità del danno cagionato alla persona offesa, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il