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Ordinanza — n. 5104/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5104/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5104/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAOUD ABDELGANI nato il 03/11/1978 avverso l'ordinanza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Abdelgani El Haoud; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, è manifestamente infondato; che l'atto di gravame non presentava i crismi della specificità nei termini normativamente richiesti; che risultava omessa la specifica confutazione degli elementi di prova (esiti del controllo di polizia giudiziaria presso il locale dell'imputato ove era rinvenuto un tablet di provenienza delittuosa del cui possesso non era fornita alcuna plausibile giustificazione) puntualmente indicati e valutati a sostegno del giudizio di responsabilità (pagg. 1 e 2 della sentenza di primo grado) a cui era genericamente contrapposta la tesi (priva di elementi a sostegno) della riconducibilità al Caldaras del reato presupposto; che, in punto di trattamento sanzionatorio, l'atto di appello invocava la prevalenza di attenuanti generiche senza alcun confronto con la sentenza impugnata che, in assenza di contestate aggravanti, aveva riconosciuto attenuanti generiche nella massima estensione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 591 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5104/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative designazione generica riesame dell'entità pena motivazione del mutamento giurisprudenza dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Abdelgani El Haoud; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAOUD ABDELGANI nato il 03/11/1978 avverso l'ordinanza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdelgani El Haoud; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, è manifestamente infondato; che l'atto di gravame non presentava i crismi della specificità nei termini normativamente richiesti; che risultava omessa la specifica confutazione degli elementi di prova (esiti del controllo di polizia giudiziaria presso il locale dell'imputato ove era rinvenuto un tablet di provenienza delittuosa del cui possesso non era fornita alcuna plausibile giustificazione) puntualmente indicati e valutati a sostegno del giudizio di responsabilità (pagg. 1 e 2 della sentenza di primo grado) a cui era genericamente contrapposta la tesi (priva di elementi a sostegno) della riconducibilità al Caldaras del reato presupposto; che, in punto di trattamento sanzionatorio, l'atto di appello invocava la prevalenza di attenuanti generiche senza alcun confronto con la sentenza impugnata che, in assenza di contestate aggravanti, aveva riconosciuto attenuanti generiche nella massima estensione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.