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Ordinanza — n. 5103/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5103/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5103/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO PASQUALE nato a NAPOLI il 15/10/1972 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Pasquale Vaccaro; ritenuto che i primi due motivi, con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di giudizio di responsabilità fondato sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) correttamente condotto, secondo i parametri delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il vaglio di tale portato dichiarativo e del relativo riconoscimento fotografico dell'imputato sul piano intrinseco (non inficiato dalle difficoltà linguistiche) ed estrinseco (l'auto utilizzata per compiere la rapina era effettivamente intestata a Vaccaro); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di mancata disapplicazione della ritenuta recidiva, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha argomentato sul punto in conformità al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e ai grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza; in particolare, il collegio di merito (pag. 4 della sentenza impugnata) ha dato rilievo alla tipologia dei 31 precedenti penali, all'intervallo temporale tra gli stessi e i reati oggetto di giudizio, oltre che alla ripetuta ricaduta nell'illecito avvenuta successivamente alle carcerazioni, sicchè le pregresse condotte criminose erano reputate indicative di una perdurante inclinazione al delitto che aveva influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (in tal senso, Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 5103/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata) correttamente condotto, secondo i parametri delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il vaglio di tale portato dichiarativo e del relativo riconoscimento fotografico dell'imputato sul piano intrinseco (non inficiato dalle difficoltà linguistiche) ed estrinseco (l'auto utilizzata per compiere la rapina era effettivamente intestata a Vaccaro); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di mancata disapplicazione della ritenuta recidiva, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha argomentato sul punto in conformità al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e ai grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza; in particolare, il collegio di merito (pag. 4 della sentenza impugnata) ha dato rilievo alla tipologia dei 31 precedenti penali, all'intervallo temporale tra gli stessi e i reati oggetto di giudizio, oltre che alla ripetuta ricaduta nell'illecito avvenuta successivamente alle carcerazioni, sicchè le pregresse condotte criminose erano reputate indicative di una perdurante inclinazione al delitto che aveva influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (in tal senso, Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali altri reati attività criminosa commisurazione della pena per rapina guida recidiva in stato di ebbrezza reati seriali

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO PASQUALE nato a NAPOLI il 15/10/1972 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Vaccaro; ritenuto che i primi due motivi, con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di giudizio di responsabilità fondato sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) correttamente condotto, secondo i parametri delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il vaglio di tale portato dichiarativo e del relativo riconoscimento fotografico dell'imputato sul piano intrinseco (non inficiato dalle difficoltà linguistiche) ed estrinseco (l'auto utilizzata per compiere la rapina era effettivamente intestata a Vaccaro); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di mancata disapplicazione della ritenuta recidiva, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha argomentato sul punto in conformità al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e ai grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza; in particolare, il collegio di merito (pag. 4 della sentenza impugnata) ha dato rilievo alla tipologia dei 31 precedenti penali, all'intervallo temporale tra gli stessi e i reati oggetto di giudizio, oltre che alla ripetuta ricaduta nell'illecito avvenuta successivamente alle carcerazioni, sicchè le pregresse condotte criminose erano reputate indicative di una perdurante inclinazione al delitto che aveva influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (in tal senso, Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16