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Ordinanza — n. 5102/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5102/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5102/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTI OSCAR nato a CASALECCHIO DI RENO il 27/03/1965 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Oscar Curti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso (pag. 2 della sentenza); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 5102/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della sentenza); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Parole chiave

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circostanze attenuanti mancata prova di parzialità pregiudizio dimostrabile ricusazione fondata atto che arreca pregiudizio assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
2 della sentenza); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTI OSCAR nato a CASALECCHIO DI RENO il 27/03/1965 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Oscar Curti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso (pag. 2 della sentenza); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena è parimenti manifestamente infondato atteso che la misura della sanzione irrogata dal primo giudice e confermata in grado di appello corrisponde alla pena minima edittale prevista per la fattispecie di reato (ricettazione) contestata all'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 202