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Ordinanza — n. 5101/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claims regarding impossibility and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5101/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ayad Saida inadmissible and ordered the payment of court costs and a fine. The appellate court had correctly established that the defendant was directly observed damaging a car's upholstery and insulation while parked on a public street, which constitutes the aggravating circumstance of exposing the vehicle to public view. Consequently, the court rejected the defense's arguments regarding the impossibility of the crime and the applicability of the specific aggravating provision.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of law or defect in reasoning is manifestly unfounded based on uncontested evidence proving the criminal act and the specific aggravating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded claim aggravating circumstance public view direct observation evidence court costs and fine danneggiamento infrazione alle norme della circolazione infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen
reato impossibile, e di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen, è manifestamente infondato; che la Corte di appello (pagg.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYAD SAIDA nal il 11/10/1977 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salda Ayad; ritenuto che entrambi i motivi proposti, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità , anche con riferimento alla esclusione del c.d. reato impossibile, e di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen, è manifestamente infondato; che la Corte di appello (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) ha dato conto, in aderenza alle incontestate risultanze probatorie, che l'imputata era stata direttamente osservata dalla polizia giudiziaria mentre danneggiava la tappezzeria posto sotto la pedaliera della vettura di Ruggi Paolo, parcheggiata sulla pubblica via, provocando "un grosso buco" che interessava anche la parte di coibentazione del mezzo, risultato danneggiato anche nella parte elettrica e meccanica; che, pertanto, il collegio di merito ha correttamente escluso la tesi difensiva della inidoneità dell'azione e ha configurato l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dell'auto danneggiata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.