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Ordinanza — n. 5097/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds linking decision to arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5097/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Anis Saadaoui inadmissible due to a failure to meet statutory requirements. The appellant argued for a defect in the reasoning of the Bologna Court of Appeal but failed to provide specific grounds linking the contested decision to his arguments. The court ruled that generic allegations of inadequate motivation are insufficient without a direct correlation between the decision's reasons and the appeal's content.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not correspond to the reasons given in the contested decision, as the court cannot ignore the statements of the censured judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds correlation of reasons defect of motivation Court of Cassation procedural requirements costs of appeal motivi medici

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
Art. 364 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADAOUI ANIS nato il 20/05/1987 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anis Saadaoui; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto dì giudizio di responsabilità non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, atteso che evoca genericamente presunte carenze motivazionali, senza alcuna indicazione specifica in tal senso; considerato che, a tale riguardo, deve farsi applicazione del principio di diritto affermato e ribadito più volte da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.