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Ordinanza — n. 5095/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for theft due to lack of statutory exclusion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5095/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Giuseppe Paparo's appeal against the Bologna Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. The court found the first ground regarding the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code was unfounded because the offense lacked the required particular slightness and involved habitual behavior with significant economic value. The second ground concerning sentence proportionality was rejected as generic, noting the lower court correctly applied sentencing indices under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and Paparo was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The exclusion of punishability for theft requires particular slightness of the offense, which is absent when the act involves significant economic value and habitual conduct, while sentence proportionality remains within the lower court's discretionary scope based on established indices.

Parole chiave

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exclusion of punishability theft sentencing habitual offender proportionality of penalty inadmissible appeal sanzioni penali reiterazione di reati penali pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Giuseppe Paparo; ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Giuseppe Paparo; ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/11/1977 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Paparo; ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha rilevato come non sussistano i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando il requisito della particolare tenuità dell'offesa in considerazione delle modalità della condotta tenuta dall'imputato e del rilevante valore economico della somma carpita, oltre alla ricorrenza della abitualità del comportamento in capo a Paparo, attinto da due precedenti penali per reati della stessa indole); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in punto di dosimetria della pena, è del tutto generico e, in ogni caso, manifestamente infondato in quanto il giudizio sulla congruità della sanzione - affidato alla discrezionalità del giudice di merito- è stato correttamente condotto sulla scorta degli indici di cui all'art. 133 cod. pen (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si rileva la congruità rispetto alle modalità dell'azione criminosa della misura della pena stabilita dal primo giudice, peraltro di poco superiore al minimo edittale, anche in ragione della personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne e delle conseguenze economiche inflitte, significative di un grado di colpevolezza non assestabile sul minimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2