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Ordinanza — n. 5093/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic legal arguments and lack of positive evidence for statutory mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5093/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and legal fees. The appellant argued for a reduction in sentence and the application of mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and unsupported by specific factual comparisons with the lower court's reasoning. The decision upheld the appellate court's correct application of criminal code provisions regarding sentencing discretion and the requirement for positive evidence to grant statutory leniency.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The application of statutory mitigating circumstances requires positive factual elements rather than mere absence of negative data, and sentencing discretion must be exercised in strict adherence to statutory criteria regarding prior criminal record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory mitigating circumstances sentencing discretion criteria generic legal arguments prior criminal record impact perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
2023, Ventimiglia, non mass.); che, quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha argomentato applicando correttamente i criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 62 bis cod. pen
art. 133 cod. pen
2023, Ventimiglia, non mass.); che, quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha argomentato applicando correttamente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier
281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ABUNDO SALVATORE (CUI 01L6NRW) nato a NAPOLI il 27/12/1968 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore D'Abundo; letta la memoria difensiva depositata in data 13/10/2025 dal difensore della parte civile; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è del tutto generico consistendo in affermazioni assertive circa l'assenza di prova per il delitto di truffa con mero richiamo a principi astratti e senza alcun confronto con la sentenza impugnata che ha fondato la conferma della colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, motivatamente ritenuta attendibile in quanto corroborata da elementi di riscontro; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che, quanto al primo profilo, il collegio di merito si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte per il quale l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di dati negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo (ritenuti, nella specie, insussistenti), dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); che, quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha argomentato applicando correttamente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e cioè considerando i plurimi precedenti penali per truffa ed altri delitti contro il patrimonio da cui è attinto l'imputato; che la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale la esercita, proprio come avvenuto nella specie, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e, tenuto conto del contributo utile della memoria difensiva tempestivamente depositata nell'interesse della parte civile, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ercolani Gian Battista che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ercolani Gian Battista che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il gio