Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5091/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances and sentencing under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5091/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of a mitigating circumstance under Article 62-bis, claiming a lack of negative data, but the court found this argument manifestly unfounded based on established case law requiring positive elements. The court further rejected the challenge to the sentence's calculation, affirming the lower court's correct application of sentencing criteria and the discretion granted to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The application of the mitigating circumstance under Article 62-bis is not a right resulting from the absence of negative data but requires positive elements, and the sentencing discretion of the trial court regarding aggravating and mitigating circumstances is protected by Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code sentencing discretion manifestly unfounded appeal Italian Penal Code sanzioni pecuniarie economicità del trattamento attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, quanto alla dosimetria della pena, che la censura è parimenti manifestamente infondata atteso che il collegio di merito ha argomentato applicando correttamente i criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 62 bis cod. pen
art. 133 cod. pen
2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, quanto alla dosimetria della pena, che la censura è parimenti manifestamente infondata atteso che il collegio di merito ha argomentato applicando correttamente i criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier
281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE EMANUELE nato a NAPOLI il 24/07/1997 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; zz

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Emanuele De Simone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato; considerato, quanto al diniego di circostanze attenuanti generiche, che il collegio di merito si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte per il quale l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di dati negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo (ritenuti, nella specie, insussistenti), dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, quanto alla dosimetria della pena, che la censura è parimenti manifestamente infondata atteso che il collegio di merito ha argomentato applicando correttamente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando la gravità del fatto, consistito in un progetto decettivo realizzato con organizzazione premeditata e meticolosa che aveva determinato un notevole danno economico per la persona offesa; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale la esercita, come avvenuto nella specie, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 20