Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5089/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative regarding criminal citation and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5089/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for procedural nullity due to lack of knowledge and a legal reclassification of the offense, but these arguments were deemed generic and repetitive of the appellate court's findings. The court upheld the lower court's conclusion that the defendant's appointment of a trusted lawyer constituted actual process knowledge and that the specific factual elements justified the conviction and sentencing. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 641 c.p.; Art. 62 bis c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat arguments already rejected by the appellate court, particularly when the defendant's appointment of a trusted lawyer legally presumes knowledge of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds trusted lawyer procedural knowledge repetitive arguments criminal citation sentencing mitigation mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 641 c.p.
283019 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riqualificazione della condotta contestata nel reato di cui all'art. 641 cod.
Art. 62 bis c.p.
art. 641 cod. pen
283019 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riqualificazione della condotta contestata nel reato di cui all'art. 641 cod.
art. 62 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti
Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCHI MAICOL nato a ADRIA il 04/09/1984 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maicol Sacchi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, con riguardo alla doglianza in questione, la Corte territoriale ha correttamente rilevato (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio; con detto legale aveva avuto rapporti diretti rendendo interrogatorio alla sua presenza e presso tale professionista era stata effettuata la notifica del decreto di citazione a giudizio detto legale ben prima della rinuncia al mandato; che per giurisprudenza consolidata la designazione di un difensore di fiducia (come avvenuto nella specie) costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte dell'imputato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (cfr.

Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riqualificazione della condotta contestata nel reato di cui all'art. 641 cod. pen., è fondato su argomentazioni pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e correttamente disattese dalla Corte di merito che ha escluso il mero inadempimento civilistico indicando specifici elementi fattuali da cui evincere che l'obbligazione era stata conclusa con il proposito di non adempierla e dissimulando la solvibilità ( pagina 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello escluso la diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. per assenza di elementi positivi ( argomento sufficiente a motivare il diniego) e ritenuto congrua, in relazione al caso concreto, una sanzione inferiore alla linea mediana del range edittale. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 di