Cassation appeals dismissed for lack of specific grounds violating procedural motivation requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Minguzzi and Bertani inadmissible due to a lack of specific grounds. The applicants argued the lower court's judgment suffered from a defect in reasoning regarding judicial responsibility, but the court found their arguments generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the statutory requirements for identifying specific grounds, rendering them inadmissible under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; It is inadmissible a cassation appeal when there is no correlation between the grounds supporting the appealed decision and those argued in the appeal act, as the court cannot ignore the assertions of the censured provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINGUZZI JONNY nato a RAVENNA il 20/06/1979 BERTANI PUPO (CUI 046RQC9) nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 05/06/1982 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di Jonny Minguzzi e Pupo Bertani; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che nel caso di specie deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.