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Ordinanza — n. 5087/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed as inadmissible due to failure to raise new grounds or repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5087/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Bruno Scala and Simone Iacomino inadmissible. Scala's appeal was rejected because his claim regarding the recidivism qualification was not previously raised as an appeal ground, while Iacomino's appeal was dismissed for being a repetitive complaint of arguments already rejected by the lower court. The court ruled that procedural requirements for new legal grounds were not met, resulting in the dismissal of both appeals and an order for the appellants to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals are inadmissible if the grounds were not previously raised in the appeal or if they constitute a repetitive complaint of arguments already rejected by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to raise new grounds repetitive complaint rejection procedural exhaustion requirement court costs and fines motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 114 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCALA BRUNO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 20/11/1977 IACOMINO SIMONE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 02/12/1983 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Bruno Scala e Simone Iacomino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente Scala, con cui si deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione della recidiva in forma semplice (da valutarsi subvalente rispetto alle concesse attenuanti generiche), è inammissibile in quanto la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente Iacomino, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., costituisce doglianza pedissequamente reiterativa di quella già dedotta con l'atto di appello e correttamente disattesa dalla Corte territoriale ( pag. 5 della sentenza) che ha evidenziato il contributo determinante dell'imputato consistito nel mettere a disposizione la propria fotografia con la quale era stata falsificata la patente di guida utilizzata per commettere la truffa di cui al capo B) di imputazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.