Cassation court dismisses appeal for receipt crime, ruling lower court's factual findings and legal reasoning were correct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Pellegrino's appeal inadmissible regarding a conviction for the crime of receipt. The appellate court had confirmed guilt based on the defendant's bank account receiving funds from computer fraud without justification, which satisfied the elements of the offense. The supreme court rejected the claim that all arguments were ignored, affirming the lower court's correct application of law and facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning is logically sound and based on established facts, as the supreme court found the lower court's argumentation regarding the lack of justification for funds sufficient to prove criminal intent.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO LUIGI nato a REGGIO CALABRIA il 27/03/1984 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luigi Pellegrino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., sostenendo che i giudici di appello non avrebbero hanno esaminato tutte le censure dedotte con l'atto di gravame, è manifestamente infondato: che il collegio di merito ha argomentato la conferma del giudizio di colpevolezza per il delitto di ricettazione - così implicitamente escludendo la diversa fattispecie di appropriazione indebita - in aderenza ai dati fattuali (ricezione da parte dell'imputato sul proprio conto corrente di somme provento del delitto di frode informatica) e con corrette argomentazioni giuridiche ( assenza di giustificazione in ordine al possesso di tale denaro che è sufficiente ad integrare il dolo del reato di cui all'art. 648 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.