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Ordinanza — n. 5085/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud conviction as arguments are generic, repetitive, or lack positive elements for statutory mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5085/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal on fraud charges and requested generic mitigation, but the court found these arguments generic, repetitive of rejected complaints, or lacking the positive elements required by law. Consequently, the lower court's decision distinguishing criminal fraud from mere breach of contract and denying mitigation was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 62-bis c.p., Art. 131-bis c.p., Art. 133 c.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints or arguments merely reiterating rejected points do not constitute valid grounds for cassation, and statutory mitigation requires positive elements rather than the mere absence of negative ones.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments fraud conviction generic mitigation repetitive complaints positive elements court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Maurizio Romeo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 62-bis c.p.
ove l'invocata diminuente è stata esclusa in ragione della assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso e del precedente penale specifico a carico dell'imputato; va ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod.
Art. 131-bis c.p.
2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto che il terzo nnotive con il quale si lamenta il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
art. 192 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Maurizio Romeo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
ove l'invocata diminuente è stata esclusa in ragione della assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso e del precedente penale specifico a carico dell'imputato; va ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod.
art. 131-bis cod. pen
2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto che il terzo nnotive con il quale si lamenta il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier
281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO MAURIZIO nato a SIDERNO il 14/01/1971 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Maurizio Romeo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte di appello che ha correttamente ritenuto integrato il delitto di truffa (con configurazione del dolo iniziale) e non il mero inadempimento contrattuale, ritenendo irrilevante la circostanza che l'imputato, nella fase delle trattative, si fosse identificato ed avesse fornito gli estremi dell'Iban del conto corrente a lui intestato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è del tutto generico limitandosi ad evidenziare che l'imputato non aveva nascosto la propria identità; il ricorrente non si confronta, pertanto, con la sentenza impugnata (pag.

6) ove l'invocata diminuente è stata esclusa in ragione della assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso e del precedente penale specifico a carico dell'imputato; va ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen.- oggetto di un giudizio di fatto - non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto che il terzo nnotive con il quale si lamenta il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al beneficio della non menzione della condanna, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata la quale ha escluso la particolare tenuità del fatto dando conto, con valutazione discrezionale immune da manifesta illogicità, della l'entità del profitto ingiusto ( 3.000,00 euro) e non ha concesso il beneficio della non menzione argomentando, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, sulla presenza del precedente penale specifico e sul disvalore della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16