Ordinanza — n. 5083/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARMANDO nato a REGGIO CALABRIA il 21/12/1964 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Armando Bevilacqua, ritenuto che l'unico motivo del ricorso con il quale si deduce la violazione della legge penale e d il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico (in quanto privo di confronto con il costrutto argomentativo oggetto di censura) e comunque manifestamente infondato avendo la Corte territoriale (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) escluso la diminuente de qua evidenziando, da un lato il concreto disvalore del fatto (l'imputato, in possesso di un oggetto atto allo scasso, si aggirava in ora notturna all'interno dell'area pertinenziale di un ospedale) e, dall'altro, l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini di una mitigazione del trattamento sanzionatorio, neppure indicati nell'atto di appello; che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 5083/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARMANDO nato a REGGIO CALABRIA il 21/12/1964 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Armando Bevilacqua, ritenuto che l'unico motivo del ricorso con il quale si deduce la violazione della legge penale e d il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico (in quanto privo di confronto con il costrutto argomentativo oggetto di censura) e comunque manifestamente infondato avendo la Corte territoriale (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) escluso la diminuente de qua evidenziando, da un lato il concreto disvalore del fatto (l'imputato, in possesso di un oggetto atto allo scasso, si aggirava in ora notturna all'interno dell'area pertinenziale di un ospedale) e, dall'altro, l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini di una mitigazione del trattamento sanzionatorio, neppure indicati nell'atto di appello; che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 20