Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5080/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming victim's testimony alone proves liability without corroborating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5080/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred by relying solely on the victim's testimony. The appellant argued the judgment lacked corroboration, but the court found this argument repetitive and infounded since the appellate court had already verified the victim's credibility and consistency. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 115 cod. proc. pen.: The court established that victim's declarations can independently found liability if their credibility and the intrinsic reliability of the narrative are verified, without requiring corroborating evidence when the victim is a civil party.

Parole chiave

Generato dall'IA
victim testimony reliability civil party status corroborating evidence requirement criminal liability foundation appeal inadmissibility estorsione coazione penale concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
275312); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 133 cod.
Art. 115 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
275312); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte Rv. 253214
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104
253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez.
Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312
43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACONA' AGOSTINO nato a ROSSANO il 30/08/1994 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Agostino Placonà; letta la memoria difensiva depositata in data 4/11/2025; ritenuto che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità, fondato esclusivamente sulla contraddittoria testimonianza della persona offesa, priva di riscontri; che tale doglianza è pedissequamente reiterativa di argomentazioni già dedotte nell'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, sicchè va considerata non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) proceduto ad un autonomo e puntuale vaglio del narrato reso dalla vittima da reato, anche in rapporto alle deduzioni difensive, e lo ha ritenuto coerente, dettagliato, privo di aporie rispetto al nucleo essenziale, scevro da intenti calunniosi nei confronti dell'imputati con il quale non vi erano pregressi rapporti, così facendo buon governo del consolidato principio di diritto secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri che si reputano opportuni ma, tuttavia, non necessari solo nel caso in cui la persona si sia costituita parte civile (Sez.

U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ritenuto congrua la sanzione irrogata dal giudice di primo grado alla luce del concreto disvalore del fatto illecito in tutte le su connotazioni (intensità del dolo, entità e reiterazione della pretesa estorsiva), così applicando uno dei criteri di commisurazione previsti dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16