Cassation court annuls appeal judgment due to defendant's death extinguishing the criminal offense under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case because the defendant, Roberto Reitano, died on August 17, 2025. The prosecution argued the appeal should proceed, but the court held that death extinguishes the crime under Article 150 of the Penal Code. Consequently, the legal relationship ended, making any further trial on the merits impossible and requiring immediate annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 150 cod. pen.; Art. 620 lett. a) cod. proc. pen.: The death of the accused occurring after the filing of a cassation appeal extinguishes the criminal offense, mandating the annulment of the contested judgment without remand as the procedural relationship is exhausted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REITANO ROBERTO nato a ANCONA il 20/05/1967 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Roberto Reitano, rilevato che nelle more del presente procedimento è intervenuta la morte dell'imputato, il decesso si è verificato in data 17 agosto 2025 come attestato dal certificato rilasciato in data 12/09/2025 dal Comune di Ancona e depositato dal difensore; che, pertanto, il reato a lui ascritto è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. È, invero, consolidato l'orientamento di legittimità, che il Collegio ribadisce, secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., che dal testo del provvedimento impugnato non emerge l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione (Sez. 4 n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206;
Sez. 3 n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto è estinto per morte dell'imputato. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.