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Ordinanza — n. 5005/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5005/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Veronica Di Giorgio inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court rejected the first ground regarding the use of statements and sentencing balance as merely reiterative of previously dismissed complaints, while the second ground was deemed generic and lacking specificity. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility required to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or merely reiterative of complaints already dismissed in the appellate judgment without providing new, specific legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiterative complaints lack of specificity procedural costs Cassation review sentencing balance motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 61 n. 2 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
con esito di equivalenza, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO VERONICA nato a PESCARA il 19/12/1986 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Veronica Di Giorgio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale sostanziale e processuale, in relazione ai seguenti punti: - il primo, relativo all'utilizzabilità delle dichiarazioni di Alfredo Francia con riferimento agli artt. 63 e 64, cod. proc. pen.; - il secondo, relativo alla valutazione effettuata dalla corte d'appello sull'attendibilità della persona offesa; - il terzo, in ordine al bilanciamento di circostanze di cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen., e 62-bis, cod. pen. con esito di equivalenza, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e anche manifestamente infondato, giacché tali doglianze si rivolgono alla motivazione della sentenza impugnata, che tuttavia è priva di vizi censurabili in questa sede, essendo le argomentazioni ivi contenute esaustive, giuridicamente corrette e logicamente formulate; che, in particolare, la corte di merito si è pronunciata compiutamente alle pagg. 9-10 della sentenza impugnata con riferimento alla doglianza di rito, rispondendo specificamente con richiami giurisprudenziali conformi ai principi di diritto di questa Corte; a pagina 12, in ordine all'attendibilità della persona offesa, specificando le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal Francia debbano ritenersi affidabili, anche alla luce di plurimi riscontri esterni atti ad avvalorarne la credibilità (tra i quali, le dichiarazioni dei testi escussi e i reperti documentali in atti); a pag. 14, con riguardo alla dosimetria sanzionatoria, giacché la ritenuta congruità della pena viene adeguatamente motivata, rimanendo, così, tale valutazione nell'alveo della discrezionalità giudiziale riconosciuta dalla legge e non censurabile in questa sede ove non trasmodi in illogicità manifesta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità formulato in sentenza, è generico per indeterminatezza, in quanto non precisa il contenuto della doglianza, e altresì per mancanza di specificità, stante l'assenza di qualsivoglia correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso