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Ordinanza — n. 5004/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterative grounds and failure to raise specific recidivism argument in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5004/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the first ground being a mere repetition of arguments already rejected in the appellate court and the second ground failing to meet procedural requirements. The appellant, Giuseppe Marzolla, challenged a lower court judgment regarding criminal liability for attempted theft and specific recidivism, but the appellate court had already addressed the theft charge without logical flaws. The court ruled that the recidivism argument was not properly raised as a specific ground in the appeal, violating the mandatory preclusion rule of Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals based on reiterated grievances from the appellate judgment are inadmissible, and grounds not specifically raised in the appeal are barred from being introduced in the cassation stage.

Parole chiave

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reiterative grounds specific recidivism procedural preclusion inadmissible appeal Article 606 criminal procedure recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Marzolla, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 648, cod.
Artt. 110, 648 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOLLA GIUSEPPE nato a BRINDISI il 29/05/1971 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Marzolla, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 648, cod. pen., in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 648, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici e conformi alla giurisprudenza di questa Corte (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul dolo di ricettazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'erronea applicazione della recidiva specifica reiterata, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 genn