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Ordinanza — n. 5001/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for unauthorized gas connection and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5001/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft and the imposed sentence. The appellant argued against the court's reasoning regarding liability and the severity of the penalty, but the court found these arguments legally unfounded and procedurally defective. The decision rests on established jurisprudence that liability attaches to the person benefiting from the fraudulent gas connection and affirms the trial judge's discretion in sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625, nn. 2, 7, 99 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: The court of cassation lacks jurisdiction to review the substantive sentencing discretion of the trial judge, and appeals must be specific rather than generic to be admissible.

Parole chiave

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aggravated theft unauthorized gas connection sentencing discretion inadmissible appeal procedural defect indagine per furto assicurazione contro il furto perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 624, 625, nn. 2, 7, 99 of the Criminal Code
Art. 132, 133 of the Criminal Code
Art. 581, comma 1, lett. c) of the Code of Criminal Procedure
5 e 6 della sentenza impugnata); il suddetto motivo è, altresì, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASULO GIACOMINO nato a TERMINI IMERESE il 05/04/1956 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Giacomino Fasulo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, 99 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che risponde del reato di furto colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione anche se eventualmente realizzato materialmente da terzi.

Nel caso di specie, appare indubbio che il ricorrente, in quanto abitante dell'appartamento abusivamente allacciato, fosse l'unico ad avere un personale e concreto interesse al prelievo irregolare di gas, essendo parimenti certo che lo stesso fosse consapevole di star prelevando gas in modo fraudolento, dal momento che non versava alla società di distribuzione alcun corrispettivo; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta la correttezza del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); il suddetto motivo è, altresì, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Co