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Ordinanza — n. 4996/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4996/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground of complaint. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding special surveillance obligations and theft, but failed to specify the exact elements of the decision under attack. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required determinacy to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the decision under attack.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate complaint special surveillance obligations procedural inadmissibility Cassazione Roma prove acquisite tramite sorveglianza indagine per furto indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
(capo b); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 582 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFOLCO SALVATORE nato a NAPOLI 11 17/06/1973 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Salvatore Bifolco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui agli artt. 61, comma 1, n. 2, 81 cod. pen. e art. 75 d.l. n. 159/2011 (capo a) e furto di cui agli artt. 61, comma 1, n. 5, 624 cod. pen. (capo b); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il