Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and vague legal violation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alberto Lega's appeal against the Treviso Court of Appeal inadmissible. Lega argued that the lower court violated the law and suffered from motivational defects regarding the determination of the sanction for ideological falsity. The court rejected this because sentencing discretion belongs to the trial judge and the appeal lacked specific grounds required by procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The appeal must specify the elements underlying the legal violation claim; otherwise, it is inadmissible as generic and indeterminate.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGA ALBERTO nato a IESOLO il 23/03/1971 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Alberto Lega ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui agli artt. 81, comma 1, e 483 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), ovvero i plurimi precedenti dell'imputato e la particolare intensità del dolo riscontrabile nel caso in esame; il suddetto motivo è, altresì, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec