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Ordinanza — n. 4989/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints are inadmissible in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4989/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Aurelian Saghin Radu's appeal against the Milan Court of Appeal's conviction for attempted burglary inadmissible. The sole ground of appeal challenged the factual reasoning behind the declaration of criminal responsibility, arguing for a different reconstruction of events. The court rejected this because such arguments constitute mere factual complaints, which are legally prohibited in final review proceedings and lack merit.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or attempts to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court.

Parole chiave

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final review proceedings factual complaints inadmissible appeal criminal responsibility burden of proof tentata truffa indagine per furto reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGHIN RADU AURELIAN nato il 02/12/1989 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; y Rilevato che Radu Aurelian Saghin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; il suddetto motivo non è, altresì, consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4), sottolineando come dal compendio probatoria emergano chiaramente numerosi elementi attestanti la penale responsabilità dell'imputato, la cui versione alternativa dei fatti appare, al contempo, del tutto illogica e priva di riscontri;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i