Cassation court dismisses appeal against conviction for theft and damage, citing procedural inadmissibility and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mohamed Jamel Farjeoui inadmissible and dismissed the conviction for theft and damage. The appellant challenged the existence of recidivism, the comparison of circumstances, and the denial of a suspended sentence, arguing these were errors of law. The court ruled that the first two grounds were not admissible in a legality review as they involved discretionary factual assessments reserved for the trial court, while the third was rejected due to the defendant's proven criminal inclination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: appeals challenging the existence of recidivism or the comparison of circumstances are inadmissible in legality proceedings as they require a re-evaluation of facts and discretion typical of the trial judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARJEOUI MOHAMED JAMEL nato il 05/01/2006 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mohamed Jamel Farjeoui ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nei reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di furto di cui agli artt. 110 e 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (capi 1 e 2) e di danneggiamento di cui agli artt. 110, 635, comma 1 e 2, n. 1, cod. pen. (capo 3); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato che il terzo ed ultimo motivo, che lamenta l'omessa concessione della pena sostitutiva, è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, rimarcando come la spiccata indole delinquenziale dimostrata dal ricorrente non consenta di ritenere quest'ultimo meritevole della invocata concessione che, peraltro, non appare essere stata chiesta in sede di conclusioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C