Cassation court dismisses appeal for excessive sentence as it violates procedural requirements and exceeds cassation scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Fusillo's appeal against the aggravated theft conviction inadmissible. Fusillo argued the sentence was excessive, but the court ruled this ground is not permitted in cassation and lacks specific factual support. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet statutory requirements for admissibility and remained within the discretion of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The cassation court cannot review the excessiveness of the sentence, which falls within the trial judge's discretion, and appeals must be specific rather than generic.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSILLO MARCO nato il 25/01/1975 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Marco Fusillo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, comma 1, e 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); il suddetto motivo è, altresì, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis