Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for breach of bankruptcy duties due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Francesco Acerbis's appeal against the Brescia Court of Appeal's partial reform of a bankruptcy judgment inadmissible. The appellant argued for non-punishment due to minor offense status and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already addressed the non-punishment claim based on the amounts unpaid during administration. The Court rejected the appeal because the second ground lacked specific factual support and violated procedural requirements for citing specific elements of the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal must cite specific grounds for rejection; generic complaints without identifying the exact elements of the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACERBIS FRANCESCO nato a SARNICO il 23/02/1973 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; ì Rilevato che Francesco Acerbis ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo - avendo assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 217, comma 2, I. fall. per non aver commesso il fatto e avendo conseguentemente rideterminato la pena per la residua imputazione - ha confermato la condanna dell'imputato per la violazione dell'art. 224, n. 2, I. fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
7) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili fondate sulla consistenza degli importi non versati durante il periodo di amministrazione della società; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); il suddetto motivo è, altresì, generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Co