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Ordinanza — n. 4984/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for material falsity regarding a plasticized license plate alteration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4984/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Rizzolo inadmissible, upholding the lower court's conviction for material falsity. The appellant argued for gross falsity and generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sound regarding the deceptive nature of the plasticized cardboard plate. The appeal was rejected because the first ground contradicted established case law and the second ground was inadmissible in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 99, 477, 482 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on material falsity is sound and generic mitigating circumstances cannot be raised in a legitimacy proceeding.

Parole chiave

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material falsity license plate alteration generic mitigating circumstances legitimacy proceeding inadmissible appeal inchiesta per falsità atti contraffazione di merci falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZOLO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/09/1978 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Giovanni Rizzolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsità materiale commessa dal privato di cui agli artt. 99, 477 e 482 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea esclusione del falso grossolano, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale, invero, con motivazione esente da vizi, ha specificato che l'alterazione realizzata dall'imputato, consistita nel riprodurre la targa su un supporto di cartone plastificato, sebbene artigianale, era comunque idonea a trarre in inganno in condizioni ordinarie di osservazione della circolazione, redendo maggiormente complessa l'identificazione del veicolo; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così dec