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Ordinanza — n. 4983/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of prescription and vague grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4983/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the extinction of crimes due to prescription and a violation of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found no prescription had occurred as the twelve-year and six-month term had not yet expired. Furthermore, the second ground was rejected as generic and indeterminate, failing to meet the specific requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must be dismissed if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements required for the judge of review to exercise their censure.

Parole chiave

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inadmissible appeal prescription period vague grounds Code of Criminal Procedure Article 581 Article 131-bis court costs prova informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.
Art. 81, comma 2 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625, nn. 2) e 7) cod. pen.
art. 131- bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO PAOLA nato a PALERMO il 26/05/1994 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Aiello Paola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli art. 81, comma 2, 624, 625, nn.

2) e 7) cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato in quanto i reati contestati non risultano estinti per la intervenuta prescrizione, la quale interverrà in data 5 e 6 settembre 2026. La data in cui risulta decorso l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 5 e 6 settembre 2014 e non risultano termini di sospensione della prescrizione. Considerato che il secondo motivo - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così de