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Ordinanza — n. 4982/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4982/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4982/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., essendo il soggetto querelante proprietario dell'esercizio commerciale ove veniva perpetrato il furto;Considerato che il terzo motivo di ricorso — con cui la ricorrente Zinna lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 4982/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., essendo il soggetto querelante proprietario dell'esercizio commerciale ove veniva perpetrato il furto;Considerato che il terzo motivo di ricorso — con cui la ricorrente Zinna lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

Parole chiave

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aggravamento della pena recidiva nell'infrazione gravi addebiti penali doppia punibilità revisione della sentenza penale pentito

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZINNA CATERINA nato a PALERMO il 14/08/1992 VULLO LUISA nato a PALERMO il 14/05/1976 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -, Rilevato che Zinna Caterina e Vullo Luisa ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, n. 7), 99, comma 3, cod. pen. in relazione alla ricorrente Vullo, e art. 624, 625, n. 7), 99, comma 4, cod. pen., in relazione alla ricorrente Zinna;

Considerato che il primo motivo- con cui la ricorrente Vullo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente da vizi la Corte ha correttamente ritenuto la sussistente contestata in quanto la merce era priva di sistemi di antitaccheggio e dell'impossibilità della mera presenza di sistemi di videosorveglianza di garantire un controllo continuativo sulla merce (cfr. pag. 3 sent. impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso - comune al primo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente Zinna e, pertanto, congiuntamente trattabile, con cui la ricorrente Vullo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2), essendo stata la ricorrente identificata senza difficoltà tramite testimonianza ed immagini della videocamera di sorveglianza; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il terzo motivo di ricorso - comune al primo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente Zinna e, pertanto, congiuntamente trattabile, con cui la ricorrente Vullo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla legittimazione del soggetto querelante - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

1) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., essendo il soggetto querelante proprietario dell'esercizio commerciale ove veniva perpetrato il furto;Considerato che il terzo motivo di ricorso — con cui la ricorrente Zinna lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

2) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Considerato che il quarto motivo di ricorso - con cui la ricorrente Zinna denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato bilanciamento delle circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2-3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2026 r, Il Consigliere estensor