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Ordinanza — n. 4981/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding theft of electricity aggravating circumstance based on public service destination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4981/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Giovanni Levantino's appeal inadmissible against a second-instance conviction for theft of electricity. The appellant argued against the application of an aggravating circumstance, but the court found the lower court's reasoning sound and free from legal defects. The decision upheld that the aggravating factor applies when electricity is diverted from public service, regardless of specific financial loss to other users.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; The aggravating circumstance for theft of electricity applies when the stolen energy is destined for public service, based on the final destination rather than the exposure to public trust.

Parole chiave

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theft of electricity aggravating circumstance public service destination abusive connection Cassazione appeal inadmissible appeal criminal penalty furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 624, nn. 2) e 7), cod. pen.
Art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg. c. Marcì Liliana, Rv. 285422 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVANTINO GIOVANNI nato a PALERMO 11 15/04/1957 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Levantino Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, nn.

2) e 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente da vizi la Corte ha correttamente ritenuto la sussistente contestata in ragione della destinazione a pubblico servizio dell'energia elettrica, in quanto in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg. c.

Marcì Liliana, Rv. 285422 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente