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Ordinanza — n. 4976/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and fails to specify grounds for sentencing criticism under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4976/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and indeterminate. The appellant alleged a defect in the sentencing rationale, but the court found the argument lacked the specific elements required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power, upholding the lower court's conviction and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal alleging a defect in the reasoning of a judgment is inadmissible if it is generic and fails to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate court from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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generic appeal grounds defect in reasoning sentencing criticism procedural code requirements inadmissible appeal procedimento per falsità contraffazione di merci sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH TAJINDER nato il 03/10/1986 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Singh Tajinder ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 494, 477, 482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/