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Ordinanza — n. 4973/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion and generic mitigating circumstances fall within trial court authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4973/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Shubladze Nikoloz inadmissible regarding challenges to sentencing and the application of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a violation of law and insufficient motivation, but the court found these grounds unsupported. The decision rests on the principle that sentencing discretion and the evaluation of general mitigating factors are exclusive competencies of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals challenging the quantification of the penalty or the non-application of generic mitigating circumstances are inadmissible as they fall within the discretionary power of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion generic mitigating circumstances violation of law court of first instance indagine per furto perseguimento penale per truffa prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHUBLADZE NIKOLOZ (CUI 0571C1G) nato il 29/03/2000 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Shubladze Nikoloz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., avendo la Corte confermato la decisione del Giudice di primo grado valorizzando la gravità dei fatti e il corretto comportamento processuale degli imputati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos