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Ordinanza — n. 4972/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal standing for fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4972/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for attempted burglary, arguing procedural flaws regarding liability assessment and charge misclassification. The court rejected these claims, noting that fact-finding is exclusively the domain of the trial judge and that the lower court correctly identified the appellant's inability to enter the property due to a locked door.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 56, comma 3 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, rendering appeals based solely on such re-evaluation inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual review power court of cassation limits attempted burglary charge procedural vocation tentato furto alibi indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 56, comma 3 c.p.
pen., previa applicazione dell'art. 56, comma 3, cod.
Art. 624-bis c.p.
Art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Art. 635 c.p.
216260); Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 635 cod.
art. 635 cod. pen
216260); Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 635 cod. pen., previa applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIIBAHI ALI nato il 09/02/1996 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Eljibahi Ali ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624-bis, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 635 cod. pen., previa applicazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 7 e 8) correttamente argomenta in ordine alla in ordine alla impossibilità di riqualificare i fatti nel reato di danneggiamento in quando l'odierno ricorrente in occasione del primo tentativo di accedere alla abitazione aveva dovuto rinunciare non perché aveva cambiato idea, bensì poiché la porta non aveva ceduto alle sue spaliate);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso