Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning and infounded claim on sentencing benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Ait Mokhtar Karim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding sentencing and denied statutory benefits, but the court found these grounds generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific elements required to exercise judicial review under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 624-bis cod. pen.: An appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism, while claims regarding sentencing benefits are rejected when the lower court's prognostic judgment on future reoffending is logically sound and based on relevant subjective factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT MOKHTAR KARIM (CUI 05QXMQ0) nato il 23/12/1994 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ait Mokhtar Karim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo — con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge — è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione dei benefici argomentazioni logiche e ineccepibili (la previa commissione di fatti illeciti, la sua condizione di cittadino irregolare, l'assenza di una fissa dimora e di stabile e lecita attività lavorativa) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così