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Ordinanza — n. 4968/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as withdrawn by defendant; court orders costs and fine payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4968/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the objection via certified email. Although the defense attorney and the accused signed the withdrawal declaration, the court ruled that the procedural requirements for a valid withdrawal were not met under the relevant code of criminal procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the defendant withdraws the objection without complying with the strict procedural formalities required by law, rendering the withdrawal ineffective for suspending the proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal procedural inadmissibility defendant consent court costs order Cassa delle ammende condono delle spese procedurali ritiro della querela penale rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
pen.; Rilevato che il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRCOSTA MARCO nato a GIOIA TAURO il 25/01/1985 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Circosta Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 99, comma 4, 56, 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Rilevato che il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/