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Ordinanza — n. 4965/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for counterfeiting coins, citing insufficient evidence and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4965/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for counterfeiting coins while acquitting the defendant on a separate charge. The appellant argued for a different legal classification and challenged the sentencing, but the court found the second ground legally unfounded based on established case law regarding the timing of knowledge about falsity. Furthermore, the third ground was rejected as generic and lacking specific elements required by procedural law to justify a review of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or defect in reasoning is manifestly unfounded based on constant jurisprudence, or if the grounds are generic and fail to specify the elements underlying the criticism.

Parole chiave

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counterfeiting coins inadmissible appeal generic grounds procedural law sentencing review allegazioni di persecuzione contraddittorie impunità revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
impugnata); Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 453 cod. pen.
Art. 455 cod. pen.
Art. 457 cod. pen.
si distinguono da quello previsto dall'art. 457 in quanto nei primi la consapevolezza della falsità deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione della moneta falsa, mentre nell'ultimo tale consapevolezza è successiva a tale ricezione (Sez.
d.lgs. 159/2011
75, comma 2, del d.lgs. 159/2011 e 99, 455 cod.
art. 457 cod. pen
La Corte ha quindi adeguatamente deciso in ordine all'esclusione della ricorrenza dell'art. 457 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 30927 del 03/06/2010, Petrillo, Rv. 247763 - 01
457 in quanto nei primi la consapevolezza della falsità deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione della moneta falsa, mentre nell'ultimo tale consapevolezza è successiva a tale ricezione (Sez. 5, n. 30927 del 03/06/2010, Petrillo, Rv. 247763 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIZZO GIULIO nato a GALLIATE il 19/07/1985 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Zizzo Giulio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, nell'assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto al capo E) dell'imputazione, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011 e 99, 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione nell'art.457 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto, come chiarito da costante orientamento di legittimità, in tema di detenzione e spaccio di monete falsificate, i reati di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. si distinguono da quello previsto dall'art. 457 in quanto nei primi la consapevolezza della falsità deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione della moneta falsa, mentre nell'ultimo tale consapevolezza è successiva a tale ricezione (Sez. 5, n. 30927 del 03/06/2010, Petrillo, Rv. 247763 - 01).

La Corte ha quindi adeguatamente deciso in ordine all'esclusione della ricorrenza dell'art. 457 cod. pen. in ragione dell'assenza di spiegazione da parte del ricorrente circa la provenienza delle valute, nonché della sussistenza di elementi indiziari che contribuivano a suggerire la matrice comune delle stesse e la loro distribuzione da impiegarsi al fine di ottenere un vantaggio economico (cfr. pagg. 7-8 sent. impugnata); Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C