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Ordinanza — n. 4962/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4962/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Francesco Bilardi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the alleged nullity regarding the prosecutor's conclusions lacks standing under established case law. The second ground failed as it merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without substantive new critique. Consequently, the appeal was rejected entirely without adding decisive value to the legal dispute.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis comma 2 d.l. 28/10/2020 n. 137; The defect of non-formulation of prosecutor conclusions constitutes a general nullity but cannot be deduced by the defense due to lack of interest, while appeals based on repetitive arguments are inadmissible for failing to provide specific critical analysis.

Parole chiave

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procedural inadmissibility lack of interest repetitive arguments prosecutor conclusions general nullity Court of Cassazione legal standing motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis comma 2 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, Sharaf El Din
137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata» (Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, Sharaf El Din, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bilardi Francesco nato a CALANNA il 07/03/1962 avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bilardi Francesco; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza per la mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni del PM nel giudizio di Appello celebrato con rito cartolare, afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale «In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata» (Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, Sharaf El Din, Rv. 285346- 01);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della circostanza aggravante dell'aver agito servendosi di un arma, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso sul punto, si veda pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nulla aggiungendo di decisivo ai fini dell'accoglimento in particolare della denunciata violazione di legge il contenuto della memoria depositata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigli s