Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing grounds due to lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Baki Senad inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground for appeal as it merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without providing new, specific reasoning. Regarding the second ground, the court found the appellate judgment's denial of general mitigating circumstances was not arbitrary, noting that judges need not address every favorable element if they rely on decisive ones. Consequently, the appeal failed because it lacked the necessary critical depth and logical foundation required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 360, n. 1 lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance, or if the appellate court's reasoning, while not exhaustive, is not illogical and sufficiently addresses the decisive elements of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Baki Senad nato a (CROAZIA) il 16/04/1988 avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Baki Senad; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (sul punto, si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, integra il dolo nella ricettazione la mancata spiegazione plausibile sulla provenienza del bene oggetto di delitto - come avvenuti nel caso di specie - senza che ciò determini un'illegittima inversione dell'onere probatorio (si ricordi l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui ex multis Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01, «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione n della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa)»;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigr ensore Il Presidente 01/ LLI MARIA DA B