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Ordinanza — n. 4960/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming face-covering aggravating circumstance was wrongly applied in robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4960/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ahmed Hussein Abdi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying the aggravating circumstance of acting with a disfigured face during robbery. The court rejected this, stating that cassation courts cannot re-evaluate factual elements and must respect the trial judge's reasoned assessment of the balaclava's effectiveness in obscuring identity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot reconstruct facts or re-evaluate the evidence regarding the aggravating circumstance of acting with a disfigured face, as such factual assessment is exclusively reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition robbery aggravating circumstance face-covering disfigurement trial judge fact-finding peggioramento di uno stato anteriore altri reati modifica sostanziale dello stato di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera
5 ha compiuto un'analisi Puntuale circa l'effettiva capacità del passamontagna di rendere più difficoltoso il riconoscimento dell'odierno imputato, a nulla rilevando che tale oggetto non fosse completamente idoneo a celarne il volto (sul punto, si w veda Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ahmed Hussein Abdi (cui: 037NZZX) nato a (SOMALIA) il 03/11/1988 avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ahmed Hussein Abdi; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge per l'applicazione della circostanza aggravante dell'aver agito col volto travisato nel reato di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, contrariamente agli assunti difensivi, la Corte di merito a pag. 5 ha compiuto un'analisi Puntuale circa l'effettiva capacità del passamontagna di rendere più difficoltoso il riconoscimento dell'odierno imputato, a nulla rilevando che tale oggetto non fosse completamente idoneo a celarne il volto (sul punto, si w veda Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667-01, secondo cui «ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa»; nella specie, la Corte ha riconosciuto l'aggravante in relazione al travisamento realizzato indossando un casco non integrale che, pur non coprendo interamente il viso e non impedendo del tutto la visualizzazione dei tratti somatici, rendeva comunque la persona meno riconoscibile);

Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente il 29/12/2025, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec