Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4959/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4959/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Bevilacqua's appeal inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal contested the reasoning regarding the crime under Article 648 of the Penal Code but was deemed merely a factual complaint. The court rejected the request because it sought an alternative reading of procedural facts, which is not permitted in a legality review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; Appeals based solely on factual complaints or alternative readings of proven facts are inadmissible in legality proceedings as they do not raise legal issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Legality Review Appeal Factual Complaints Article 648 Penal Code Inadmissible Appeal Procedural Facts Court of Cassazione recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Bevilacqua Luigi; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Bevilacqua Luigi; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bevilacqua Luigi nato a CASARANO il 09/01/1972 avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bevilacqua Luigi; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volte a prospettare un'alternativa lettura delle emergenze processuali, chiamando la Corte di legittimità ad un confronto non consentito con il risultato della prova; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consiglie e t nsore Il Presidente ITU RYOLLI MARIA DA BORSELLINO n i \,,, t- DEPOSITATA IN CANCEL LEFAff Fu