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Ordinanza — n. 4957/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4957/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Zaino Salvatore, Cozzolino Giovanni, and Siniscalchi Aniello inadmissible. The appellants challenged the conviction for conspiracy and fraud, arguing the lower court's reasoning was insufficient or that mitigating circumstances were wrongly denied. The court rejected these claims because the arguments were either too generic to allow judicial review or merely repeated points already dismissed at the appellate level without substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; The grounds for cassation must be specific and indicate the exact elements of the contested reasoning; generic or repetitive arguments fail to establish a valid ground for review.

Parole chiave

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inadmissible grounds generic appeal specificity requirement repetition of arguments judicial review limits conspiracy charge fraud conviction reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 640 cod. pen.
Letti i ricorsi di Zaino Salvatore, Cozzolino Giovanni e Siniscalchi Aniello; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Zaino Salvatore, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letti i ricorsi di Zaino Salvatore, Cozzolino Giovanni e Siniscalchi Aniello; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Zaino Salvatore, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Cozzolino Giovanni nato a CERCOLA il 10/07/1987 Zaino Salvatore nato a NAPOLI il 27/07/1982 Siniscalchi Aniello nato a NAPOLI il 04/02/1965 lusto Luisa - Mus LonLann.1 avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Zaino Salvatore, Cozzolino Giovanni e Siniscalchi Aniello; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Zaino Salvatore, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso di Cozzolino Giovanni e Siniscalchi Aniello, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa per mancanza degli artifici e raggiri, ritenendo tutt'al più configurabile un mero inadempimento contrattuale di natura civilistica, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di secondo grado, anche sulla scorta di precisi riferimenti giurisprudenziali (si veda Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490- 02) hanno correttamente valorizzato, ai fini della sussistenza degli artifici e raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen., una molteplicità di condotte poste in essere dagli odierni imputati, tra cui l'iniziale compravendita di prodotti di modico valore per ingenerare fiducia nella vittima, l'apparente generosità ostentata con le persone offese e i dipendenti di questi, la datazione degli assegni per un termine inferiore rispetto a quello utilizzato dalla prassi commerciale del settore, l'aver esibito alla vittima, una volta richiesti i pagamenti dovuti, un assegno circolare pari all'importo pattuito a garanzia della solvibilità degli imputati, nonché la compressione degli ordini in un breve lasso di tempo, sintomo della necessità di massimizzare l'ingiusto profitto (in merito, si veda pag. 7 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso di Cozzolino Giovanni e Siniscalchi Aniello, con cui contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); che, infine, va rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale, preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVAN lI ALLI MARIA DANIiLA BORSELL