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Ordinanza — n. 4956/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and value of stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4956/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Dada Farouk inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for attempted robbery, arguing the facts did not meet the legal definition, but the court found the lower court correctly identified the threat as functional to the theft of the wallet. Furthermore, the appeal regarding the lack of leniency was rejected because it merely repeated arguments already dismissed and failed to address the high value of the stolen cash, which precluded the specific mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 624, 628, 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation by merely reiterating points already rejected, and when the value of the stolen property excludes the possibility of particular minor damage required for specific leniency.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation attempted robbery conviction value of stolen goods mitigating circumstances exclusion reiteration of rejected points court costs award rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Letto il ricorso di Dada Farouk; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la mancata qualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod.
Art. 628 cod. pen.
ritenendo che il giudice di Appello abbia erroneamente condannato l'imputato per il delitto di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura delle due sentenze di merito emerge chiaramente come sia contestato all'imputato il reato di cui all'art. 628, comma 1-3, cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Dada Farouk; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la mancata qualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod.
art. 624 cod. pen
Letto il ricorso di Dada Farouk; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la mancata qualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 628 cod. pen
ritenendo che il giudice di Appello abbia erroneamente condannato l'imputato per il delitto di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura delle due sentenze di merito emerge chiaramente come sia contestato all'imputato il reato di cui all'art. 628, comma 1-3, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Dada Farouk nato a (ALGERIA) il 31/07/1977 avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dada Farouk; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la mancata qualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen. ritenendo che il giudice di Appello abbia erroneamente condannato l'imputato per il delitto di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura delle due sentenze di merito emerge chiaramente come sia contestato all'imputato il reato di cui all'art. 628, comma 1-3, cod. pen., avendo i giudici correttamente valorizzato la spinta da uno dei due correi ai danni della persona offesa come una condotta strettamente funzionale alla sottrazione del borsello che la vittima teneva a tracolla, integrando così l'elemento della minaccia ai fini della sottrazione della cosa mobile prevista dall'art. 628 cod. pen. (sul punto, si legga pag. 5 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, come rilevato dai giudici di merito, il valore del bene sottratto - circa 340 euro in contanti - porta ad escludere che il danno procurato alla persona offesa sia di particolare tenuità, risultando questo un elemento che preclude ex ante l'analisi degli ulteriori indici idonei ad integrare l'ipotesi prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., quali ad esempio le concrete modalità della condotta e la durata dello spossessamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consi I stensore Il Presidente GIs