Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific grounds under Article 591.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cesarulo Entoni inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's sole ground for review was deemed generic because it merely repeated arguments already rejected by the lower court without providing new specific reasons. Consequently, the court found no correlation between the challenged decision and the new grounds presented, rendering the appeal legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat arguments already rejected by the court of appeal, lacking any specific new correlation with the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cesarulo Entoni nato a AGROPOLI il 28/09/1999 avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cesarulo Entoni; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisionp impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, contrariamente alle censure difensive, i giudici di merito hanno rilevato come la condotta posta in essere dall'imputato, consistita nell'esigere dalla p.o. somme di denaro - anche mediante minacce e violenza verso terzi - al fine di garantire la sicurezza del suo locale dalle ingerenze degli "zingari" della zona, sia idonea a prospettare alla vittima un male ingiusto direttamente ascrivibile alla volontà del Cerasuolo, in considerazione della sua nota appartenenza a un clan di etnia Rom che pertanto renderebbe assolutamente credibile questa, presunta, attività di mediazione (sul punto, si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato che la memoria del ricorrente depositata il 7 Dicembre 2025 con cui si chiede l'applicazione della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli ascritti all'imputato con sentenza passata in giudicato n. 21916/25 è manifestamente infondato in virtù dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale - con cui si è superata l'originaria interpretazione fornita dalla sentenza n. 49810/2012 addotta dalla difesa — secondo cui «è improponibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora "sub judice", ed altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione essere applicata in sede esecutiva» (ex multis, Sez. 5, n. 5236 del 22/11/2013 (dep. 03/02/2014), Demarchi, Rv. 258880-01;
Sez. 2, n. 31974 del 02/07/2015, Ciavoni, Rv. 264180- 01; Sez. 6, n. 54638 del 20/09/2018, Rodriguez, Rv. 274708-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 tensore Il Presidente LLI MARIA DANI