Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and late submission of defense memory.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Auricchio Pasquale inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected arguments challenging the conviction for fraud and receipt, ruling that such factual re-evaluation belongs exclusively to the trial judge. Additionally, the defense's written submission was deemed generic, lacking specific elements required by law, and was untimely filed after the statutory deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen. Appeals must be specific and timely; generic grounds or late submission render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Auricchio Pasquale nato a PAGANI il 04/07/1975 avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Auricchio Pasquale; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la mancanza della prova del dolo dell'imputato in relazione ai reati di truffa e ricettazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il terzo, quarto ,e quinto motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i suddetti reati, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una -<\1 motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il sesto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e richiede contestualmente tutti i benefici di legge è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato che la memoria presentata dal ricorrente, oltre ad essere generica, è anche tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., essendo stata depositata il 9 gennaio 2026 a fronte dell'udienza prevista per il giorno 13 gennaio 2026; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C