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Ordinanza — n. 4952/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as grounds are repetitive and the underlying theft crime remains punishable despite bill forgery de-criminalization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4952/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Dalila Cella's appeal inadmissible for failing to provide specific arguments beyond those already rejected in the appellate court. Although the forgery of a bank bill was de-criminalized, the court determined the underlying crime of theft committed by unknown parties remains valid and serves as the necessary prerequisite for the charge of receiving stolen goods. Consequently, the appeal was rejected because the de-criminalization of forgery did not affect the liability for the subsequent theft-based offense.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 485 cod. pen.; Art. 491 cod. pen.: The de-criminalization of bank bill forgery does not preclude the conviction for receiving stolen goods when the underlying act constitutes theft rather than forgery, as the loss of possession does not negate the original owner's factual power over the item.

Parole chiave

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receiving stolen goods bank bill forgery de-criminalization theft prerequisite inadmissible appeal possession rights criminal liability falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 485 cod. pen.
6 della sentenza impugnata); che, sebbene la contraffazione di un assegno bancario, a seguito dell'abrogazione del reato di falso originariamente punito dall'art. 485 cod. pen. e alla riformulazione dell'art.
Art. 491 cod. pen.
e alla riformulazione dell'art. 491 cod. pen., non è più previsto dalla legge come reato (si veda, in particolare Sez.
art. 485 cod. pen
6 della sentenza impugnata); che, sebbene la contraffazione di un assegno bancario, a seguito dell'abrogazione del reato di falso originariamente punito dall'art. 485 cod. pen.
art. 491 cod. pen
e alla riformulazione dell'art. 491 cod. pen., non è più previsto dalla legge come reato (si veda, in particolare Sez.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 40256 del 19/07/2018, Felughi
Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Slavov
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cella Dalila nata a NAPOLI il 06/10/1989 avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cella Dalila; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen. per mancanza del reato presupposto poiché soggetto a depenalizzazione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sul punto, si veda pag. 6 della sentenza impugnata); che, sebbene la contraffazione di un assegno bancario, a seguito dell'abrogazione del reato di falso originariamente punito dall'art. 485 cod. pen. e alla riformulazione dell'art. 491 cod. pen., non è più previsto dalla legge come reato (si veda, in particolare Sez.

U., n. 40256 del 19/07/2018, Felughi, Rv. 273936-01), nel caso di specie il reato presupposto della ricettazione non è da rinvenirsi nella contraffazione dell'assegno bancario, condotta tra l'altro realizzata dall'imputata in epoca logicamente successiva alla sua ricezione, ma nel furto dello stesso, compiuto da soggetti sconosciuti, i quali lo hanno poi trasferito all'odierna ricorrente, sicché la questione relativa all'abolitio criminis della condotta di falsificazione di un assegno non trasferibile non assume alcun rilievo ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (in tal senso, si veda Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 31/01/2020, Slavov, Rv. 278225-01, secondo cui «nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così