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Ordinanza — n. 4951/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on illegal housing occupation, citing lack of necessity and specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4951/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Perrella's appeal inadmissible regarding his conviction for illegally occupying social housing. The appellant argued for necessity and non-prosecution, but the court found these defenses generic and unsupported by evidence of an immediate, irremediable danger. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's decision was sufficiently motivated and the arguments failed to meet legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The defense of necessity requires an actual and transitory peril, not merely a general need for housing, and appeals lacking specific factual correlation to the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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illegal housing occupation state of necessity defense non-prosecution grounds inadmissible appeal social housing regulations abuso della licenza e delle targhe guida senza autorizzazione contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Letto il ricorso di Perrella Francesco; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
art. 54 cod. pen
Letto il ricorso di Perrella Francesco; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Perrella Francesco nato a NAPOLI il 13/06/1988 avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Perrella Francesco; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate»( si veda, Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296- 01), non sono emersi nel procedimento, né la difesa ha allegato, elementi caratterizzanti un pericolo attuale e irrisolvibile, tale da giustificare l'occupazione abusiva, protratta per un anno circa, di un alloggio popolare; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 in cui la Corte valorizza il dato negativo del lungo lasso di tempo in cui si è protratta l'occupazione al fine di giustificare il diniego delle attenuanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigljere estensore Il