Italian Court dismisses appeal on trademark counterfeiting appeal as it repeats lower court arguments without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Vitrano Alessio inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellant challenged the conviction for counterfeiting, claiming the court incorrectly identified the underlying crime, but the court found these points merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide a substantive critique, leading to its dismissal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 473 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already disallowed by the lower court without providing a specific, reasoned critique of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vitrano Alessio nato a NAPOLI il 04/07/1992 avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vitrano Alessio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen. per mancanza del reato presupposto - che risulta essere quello di cui all'art. 473 cod. pen. e non quello, come indicato nell'atto di ricorso, ex art.474 cod. pen. - non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in primo luogo va rilevato come «il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen.» (si veda Sez. 2, n. 42934 del 03/10/2012, Cheikh, Rv. 253818-01); che, come rilevato nella sentenza impugnata a pag. 3, il reato presupposto risulta perfettamente consumato in ogni suo elemento, atteso che i prodotti contraffatti immessi sul mercato dall'imputato, riproducendo loghi e segni distintivi di famosi brand, risultavano idonei ad ingenerare un legittimo inganno nella collettività sull'affidabilità e la veridicità dei marchi registrati, a nulla rilevando la possibilità che eventuali acquirenti si possano accorgere della contraffazione (sul punto, si veda Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri e altri, Rv. 253417-01, secondo cui «l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen.
è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato Messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio»); che, chiarita la ratio delle norme nei termini sopra indicati, la circostanza che la contraffazione fosse idonea ad ingenerare un pericolo per il legittimo affidamento nella veridicità dei marchi registrati, rende perfettamente integrato anche il reato di cui al capo B della rubrica, non ancora prescritto atteso la sospensione dovuta al rinvio dell'udienza su istanza difensiva per come precisato a pag. 2 della sentenza impugnata e tanto a prescindere dalla inammissibilità del ricorso che preclude il formarsi di un valido rapporto processuale, con conseguente preclusione a rilevare la predetta causa estintiva del reato;; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consig tensoreDEPOS!TATA —l' Il Presidente